Anche Equitalia, come l’Agenzia entrate, ha l’obbligo di motivare gli atti
25.05.2014 10:49
Anche Equitalia, come l’Agenzia entrate, ha l’obbligo di motivare gli atti
Gli atti della pubblica amministrazione, per essere validi nei confronti dei contribuenti, devono essere motivati con chiarezza [1], mettendo i cittadini nelle condizioni di conoscere i motivi della pretesa tributaria e, dunque, approntare una difesa che gli permetta di contrastare le contestazioni dell’Ufficio finanziario. Questo principio, dettato nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e dei suoi accertamenti, si estende anche nei confronti di Equitalia. Specie quando l’atto dell’Agente della riscossione viene emesso in assenza di un precedente atto di accertamento che lo anticipi, l’obbligo di motivare la pretesa fiscale nella cartella di pagamento risulta più stringente. Pertanto, la cartella di pagamento deve riprodurre la motivazione della pretesa tributaria; diversamente vi sarebbe una lesione del diritto alla difesa del contribuente. Questo principio, affermato qualche mese fa dalla Cassazione [2], è stato nuovamente sottolineato dalla Commissione Tributaria di Pesaro con una sentenza dello scorso 21 febbraio [3].
Anche la Commissione Tributaria della Puglia è d’accordo con questo principio [4]. In una sentenza del suddetto giudice si legge: “L’obbligo di una congrua, sufficiente e intellegibile motivazione sussiste anche per le cartelle di pagamento, soprattutto quando tali atti non siano stati preceduti dalla notifica di un motivato avviso di accertamento. In particolare, per motivare l’iscrizione a ruolo della maggiore imposta liquidata dall’ente impositore non è sufficiente affermare che “il Sistema Centrale ha calcolato un minor credito d’imposta”: occorre invece che la cartella di pagamento contenga una chiara e adeguata illustrazione delle ragioni poste a fondamento della pretesa impositiva”.
Sono, in definitiva, nulle le cartelle esattoriali che si limitano ad indicare il tipo delle imposte e dei relativi accessori iscritti a ruolo, senza neppure indicare le circostanze di fatto che ne costituiscono il fondamento e gli elementi necessari per il calcolo [5].
[1] Art. 7 della L. 212/2000.
[2] Cass. sent. n. 18253 del 30.07.2013.
[3] CTP Pesaro sent. n. 43 del 21.02.2014.
[4] CTR Puglia sent. n. 61/2011.
[5] CTP Milano sent. n. 389/2002.